Ancora sul quorum

Il libro di Augusto Barbera e Andrea Morrone, La repubblica dei referendum, e l'articolo di Stefano Ceccanti, publicati mentre stavo scrivendo Homo suffragans, mi consentono di aggiungere alcune postille a quanto già detto.

Il vero problema del quorum nell'ordinamento costituzionale italiano è la correttezza logica della formulazione del comma quarto dell'art. 75. Sulla difficoltà di individuare uno specifico fondamento logico - politico della norma prescrivente il quorum per il referendum abrogativo suscettibile di valere come criterio differenziale rispetto ad altri tipi di referendum chiaramente Crisafulli

La presenza riconosciuta di un errore logico - matematico, che non viene corretto, ma anzi viene sfruttato anche da alte cariche istituzionali, rende manifesta la malafede del Legislatore italiano.

La ricerca delle cause dell'astensionismo o le discussioni sulla legittimità degli inviti all'astensione (talvolta persino provenienti da alte cariche istituzionali) rischia di trascurare il vero problema: quello relativo alla previsione costituzionale del quorum strutturale.

Le proposte di correzione non sempre sono adeguate.

Se si vuole mantenere vitale ed efficace lo strumento referendario occorre allora ripensare il problema, arrivando a proporre, se non proprio l'eliminazione, quanto meno la riduzione del quorum, stabilendo una percentuale inferiore, adeguatamente calibrata ai nuovi valori di partecipazione democratica. Una soluzione flessibile... potrebbe essere quella di aggiornare il rapporto tra quorum ed elezioni politiche, in modo che la misura del primo sia pari alla metà più uno dei cittadini politicamente attivi.

Considero poco seria, da un punto di vista logico-matematico, la proposta di Salvatore Vassallo di elevare il quorum al consenso di un terzo degli aventi diritto al voto. Questa proposta ricorda molto da vicino la dialettica perversa che si è innestata nell'Assemblea Costituente. E perché allora non scegliere un quorum dei quattro undicesimi o un quorum dei dei cinque dodicesimi? Se non c'è una ragione matematica e la scelta può essere fatta ad arbitrio del legislatore qualsiasi quorum può essere scelto perché non c'è un motivo valido di preferirne uno ad un altro.

Stefano Ceccanti ha invece compreso esattamente i termini logico - matematici della questione

La soluzione non può essere semplicistica: abolire il quorum porterebbe all'affermezione di minoranze molto ristrette. Tuttavia un ridimensionamento del quorum di partecipazione, tale da richiedere che i Sì rappresentino almeno il 25% dell'intero corpo elettorale, mi sembrerenne ragionevole. Il quorum deve essere mirato non ad un generico tasso di partecipazione al voto, come se si dovesse far carico ai Sì di partare a votare i sostenitori del No che non lo desiderano, ma ad accertare una significativa consistenza dei soli Sì.

Come si può vedere la proposta di Ceccanti è molto simile a quella che ho fatto nello scritto citato, con la sola differenza che non appare chiaro nella proposta di Ceccanti il significato matematico di questo quorum: i voti favorevoli pari al 25% + 1 voto, degli aventi diritto al voto, sono in realtà la maggioranza del quorum del 50% + 1 voto, degli aventi diritto al voto. In questo senso l'attuale formulazione del comma quarto dell'art. 75 consente, di fatto, un'interpretazione giurisprudenziale che dichiari valido il referendum in cui i voti favorevoli siano pari al 25%+1 degli aventi diritto al voto. Si tratta di verificare le modalità di formulazione del quesito alla Corte Costituzionale affinché si pronunci dando la corretta interpretazione della norma.

Sono comunque molto contento che questa proposta, che non conoscevo, sia stata fatta, perchè a volte mi sento un marziano.

C'è poi la posizione di chi è favorevole all'attuale formulazione della norma (cfr. Luciani) e suppone la deliberata volontà del Costituente di alterare i rapporti di forza tra le parti, per indebolire la posizione dei proponenti, cioè di chi vorrebbe cambiare una legge che ritiene sbagliata e chiede che sia sottoposta direttamente al giudizio del popolo, che in ultima istanza è il detentore del potere legislativo. Quindi risulta evidente che l'imposizione del quorum al 50%+1 dei votanti per la validità dei referendum è stata una scelta volontariamente conservatrice.

Referendum e Assemblea costituente

Mi piace anche sottolineare la coincidenza di opinione con quanto scrivono Barbera e Morrone sulla genesi dell'art. 75. Da un lato il ruolo svolto da Costantino Mortati come promotore dell'introduzione dell'istituto del referendum nella Costituzione italiana:

Fu Costantino Mortati a sottoporre all'attenzione dei costituenti l'istituto del referendum, quando presentò in Seconda sotto commissione la relazione sul potere legislativo. Egli partiva dal presupposto che il referendum avrebbe potuto svolgere, sia pure con i dovuti accorgimenti tecnici volte a evitare rotture nell'unità di indirizzo politico, una positiva «funzione riequilibratrice» tra popolo e sistema politico.

e dall'altro lato l'opposizione ad esso delle elites di partito:

Nella redazione dell'art. 75 i costituenti si attennero all'imperativo di mantenere indenne o quantomeno di difendere il circuito politico rappresentativo da qualsiasi forma di alterazione o contaminazione proveniente dalla variabile referendaria. Questa posizione venne fortemente influenzata dagli esponenti di cultura liberale presenti in Assemblea costituente, fermamente convinti della lezione di Vittorio Emanuele Orlando...

Questa influenza si estese senza incontrare resistenza, se non di qualche singolo deputato, anche ai partiti operai, la cui dirigenza proveniva in buona parte da una cultura di matrice liberale prefascista.

Referendum e democrazia

3.01Stefano Ceccanti nella sua relazione tende a proporre il referendum propositivo come antidoto ad un aumento di poteri del premierato. Desidero osservare che il referendum non può essere usato in contrapposizione ad altri poteri istituzionali. La storia dimostra che quando lo si è inteso, ad esempio, come alternativa al parlamento esso è stato rapidamente svuotato.

3.02Nello stesso senso il referendum ad personam di cui abbiamo avuto qualche esempio recentemente in California ed in Venezuela, e su cui Salvatore Vassallo fa alcune ipotesi di scuola, non rientra secondo noi nella tradizione del referendum, ma in quella ben diversa del plebiscito.

3.03Fra i vari metodi per prendere decisioni il referendum è il più lento ed il più costoso, ma anche il più preciso. Forse per questo ha trovato la sua realizzazione più completa in un paese che ama la precisione.

En dépit de ces critiques, qui ont sans doute trop tendance à considérer le référendum facultatif comme une arme privilégiée des forces politiques conservatrices et comme un instrument de blocage du processus législatif, cette institution remplit un rôle precieux et probablement irremplaçable dans le système constitutionnel suisse. Après tout, le compromis - qu'elle favorise indéniablement - n'est pas la pire méthode de prise de décision politique. Malgré le référendum, l'activité législative de l'Assemblée fédérale n'est pas près de se tarir. Et il n'est certainement pas mauvais que les lois puissent être votées par ceux à qui elles s'adressent en premier lieu, à savoir les citoyens.

Non è certamente un male che le leggi possano essere votate da coloro i quali ne sono i destinatari.

Nota

Il quarto comma dell'art 75 della Costituzione della Repubblica italiana, che riguarda il quorum appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, da considerarsi norma prevalente.

Il diverso trattamento del voto degli elettori, che viene a determinarsi in conseguenza dell'applicazione del quarto comma dell'art. 75 così come è formulato, contrasta con il principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3 che non consente discriminazioni, che non siano fondate su motivazioni ragionevoli e comunque che non determinino situazioni di disuguaglianza formale. Le discriminazioni si devono considerare legittime solo quando tendano a ripristinare una situazione di maggiore uguaglianza non viceversa. Nel caso in esame il voto di una parte, i cittadini promotori del referendum, per effetto del quarto comma dell'art. 75, non ha uguale valore al voto dell'altra parte, i cittadini che si oppongono al referendum. Non si può ritenere in nessun caso che il diritto all'uguaglianza del voto di ciascun cittadino sia limitabile attraverso una artificiosa formulazione della legge che stabilisce le modalità di voto, così come avviene per il quarto comma dell'art. 75.

MP

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Quorum zero
- Proposta di legge [online 20 novembre 2012]