Alcune osservazioni sul reddito di cittadinanza

Lettera aperta

0.00Ho sottomano tre proposte di legge che dichiarano di voler introdurre il reddito di base anche in Italia.

  • Misure per l’istituzione del reddito minimo di cittadinanza. Legislatura 16a, Disegno di legge N° 2806, d'iniziativa dei senatori Di Giovan Paolo, Amati, Antezza, Casson, De Sena, Della Seta, Ferrante, Mariapia Garavaglia, Maritati, Pertoldi, Stradiotto, Tomaselli, Vita e De Luca. [leggibile qui]
  • Delega al Governo per l’istituzione di un reddito minimo di cittadinanza. Legislatura 16a, Disegno di legge N° 3113, d’iniziativa dei senatori Musso, Fistarol, Armato, Palmizio, Iannutti, Oliva, Sbarbati, Astore, Thaler Ausserhofer e Pinzger. [leggibile qui]
  • Proposta di legge di iniziativa popolare per l’istituzione del Reddito Minimo Garantito [leggibile qui]

Premessa terminologica

1.01Nella letteratura internazionale sull'argomento con l'espressione reddito minimo di cittadinanza (Rdc) si intende un reddito legato all'unica condizione di essere cittadini di una nazione. Poiché la definizione di cittadinanza esclude le persone che pur vivendo sul territorio non sono legalmente cittadini, spesso casi si preferisce usare l'espressione generica reddito minimo garantito.

1.02In senso generale reddito minimo di cittadinanza è sinonimo di reddito minimo universale incondizionato (Universal Basic Income). Perciò qualora si voglia mantenere per motivi ideologici il termine cittadinanza sarebbe utile specificare se è soggetto a condizioni o meno. Lo stesso dicasi per il reddito minimo garantito.

  • Reddito minimo di cittadinanza condizionato
  • Reddito minimo di cittadinanza incondizionato

1.03Si tratta di una questione di trasparenza del linguaggio e di correttezza nei confronti dei cittadini. Nelle proposte di legge che ho sotto i miei occhi si nota che questa proprietà di linguaggio viene meno.

Obiezioni comuni a tutte le proposte

2.01Se si accettano le precisazioni lessicali di cui sopra l'erogazione prevista non si può considerare reddito di cittadinanza. Si tratta in tutte e tre le proposte di legge di un reddito minimo condizionato che non ottempera al dettato dell'art 3 della Costituzione italiana. In Svizzera sullo stesso argomento è stata presentata una proposta di modifica della Costituzione federale denominata reddito di base senza condizioni. Ciò è più corretto. [leggibile qui]

2.02Nessuna proposta tiene conto della trappola della povertà che si verifica allorquando l'erogazione del reddito viene interrotta qualora il beneficiario trovi un lavoro; condizione che rende più conveniente la disoccupazione nel caso il reddito da lavoro sia basso (sull'argomento esiste una vasta letteratura). Ovviare alla trappola del lavoro con la minaccia di togliere il sussidio, (poichè a queste condizioni si tratta un sussidio e non di un reddito di cittadinanza) non risolve il problema ma introduce nuove distorsioni:

  • il lavoro, di fatto, diventa coatto
  • se un cittadino rifiuta il lavoro e rimane senza mezzi è ancora un cittadino?
  • oltre ad un apparato burocratico improduttivo si riprodurrà il solito sistema italiano dei furbi e dei raccomandati

2.03Nessuna delle proposte prende in considerazione il principio generale di equità secondo il quale lo Stato non può alterare la scale dei redditi dei cittadini fra di loro (questo principio matematico è condiviso in letteratura). Ogni integrazione di reddito delle fasce più basse che non sia distribuita in maniera proporzionale fra tutti penalizza quelle fasce intermedie, poco al di sopra del reddito minimo, che non ricevono integrazioni. Questa obiezione ha una certa rilevanza perché l'importo delle erogazioni proposte è molto vicino ai redditi minimi da lavoro.

2.04Tutte le proposte prevedono un controllo burocratico, dimostrando la volontà di mantenere un atteggiamento inquisitorio nei confronti del cittadino, che oltre ad essere contrario allo spirito liberale promotore del reddito di cittadinanza, ne riduce gli effetti positivi sui costi, trasformandolo nè più nè meno in un sussidio discrezionale produttore di contenzioso. Come è noto Italia è il paese delle pensioni di invalidità e degli avvocati, anziché dei diritti.

2.05A margine noto l'uso frequente della delega al Governo per completare parti essenziali della legge. Mi sembra un controsenso da parte dell'organo deputato alla formazione delle leggi derogare a questo obbligo a favore di un organo che il Parlamento dovrebbe invece controllare.

2.06Infine si può fare anche una obiezione generale alla formulazione dell'art. 1 che risulta confuso e sostanzialmente inutile in tutti i casi. In un'ottica di semplificazione nella formulazione delle leggi, condizione necessaria per la loro diffusione, che a sua volta è condizione necessaria per il mantenimento di una società democratica, i riferimenti alle motivazioni e alle previsioni dovrebbero essere esclusi dal testo della legge in senso stretto e fare oggetto di una Valutazione di impatto legislativo che dovrebbe accompagnare l'iter parlamentare e dovrebbe essere riferimento obbligato per una verifica successiva sul funzionamento della legge. Ogni successiva modificazione di una legge dovrebbe così rendere evidente che cosa non è stato previsto e cosa non ha funzionato rendendo necessario il cambiamento.

Disegno di legge Di Giovan Paolo ed Altri

3.01Questa è la prima proposta in ordine di tempo ed è l'unica in cui ci sia una precisa previsione di spesa: 10 miliardi. Facciamo un pò di conti. Poiché il contributo individuale è di 7.000 euri annui circa, a cui si devono aggiungere le spese burocratiche, che mi permetto di valutare, data la complessità dell'organizzazione prevista, in 3.000 euro annui per ogni contributo erogato, (le pratiche evase ed il contenzioso legale saranno maggiori dei contributi erogati ed incideranno sull'importo delle erogazioni), si ricava che sono previste non più di 1.000.000 di erogazioni individuali. Come accennato è evidente che il numero di domande sarà maggiore. Dalle statistiche si ricava che solo il numero dei disoccupati ISTAT è più del doppio e si potrebbe verificare una situazione analoga a quella che si è determinata in Campania dove la regione è stata condannata, in base all'art. 3 della Costituzione, a versare il reddito di cittadinanza a tutti gli aventi diritto che ne avevano fatto richiesta ed erano stati esclusi per mancanza di fondi stanziati.

3.02All'Art. 2 (definizioni), che è l'articolo su cui è imperniata la proposta, si nota l'uso sofistico del linguaggio per distinguere tra "disoccupati", "inoccupati", "lavoratori che percepiscono un reddito che non determina la perdita dello status di disoccupati" etc. Quale funzione reale ha questa capziosa distinzione in categorie se non quella di creare e giustificare nello stesso tempo l'esclusione?

Art. 2. (Definizioni)
1. Ai fini di cui alla presente legge si intende per:
a) «reddito minimo di cittadinanza»: quell’insieme di forme reddituali dirette ed indirette che assicurino un’esistenza libera e dignitosa;
b) «centri per l’impiego»: le strutture previste dall’articolo 29 della legge regionale della regione Lazio 7 agosto 1998, n. 38;
c) «disoccupati»: coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro dipendente o cessato un’attività di lavoro autonomo, sono alla ricerca di una nuova occupazione;
d) «inoccupati»: coloro che, senza aver precedentemente svolto un’attività lavorativa, sono alla ricerca di un’occupazione;
e) «lavoratori precariamente occupati»: i lavoratori che, indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro, percepiscono un reddito che non determina la perdita dello status di disoccupati ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificati dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 2002;
f) «lavoratori privi di retribuzione»: i lavoratori che hanno subito la sospensione della retribuzione nei casi di aspettativa non retribuita per gravi e documentate ragioni familiari ai sensi dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni;
g) «cittadini privi di lavoro»: i cittadini che o non lavorino più da tempo per necessità o scelta e i cittadini che stiano cambiando settore e formazione di lavoro.

3.03Oltre alla motivazione del rispetto dell'uguaglianza minima degli esseri umani, l'altra motivazione addotta dai sostenitori del'reddito minimo universale è l'eliminazione della burocrazia. In questo disegno di legge l'uguaglianza viene negata e la burocrazia diventa strumento necessario per legittimare l'esclusione. Lo strumento utilizzato sono degli enti inutili i centri per l'impiego, che dovevano a suo tempo essere aboliti, e che, con questa legge, diventeranno fonte di clientelismo per i partiti.

3.04In questo disegno di legge i beneficiari del reddito di cittadinanza possono essere anche non cittadini purché residenti da almeno 24 mesi in una regione.

Art. 4. (Soggetti beneficiari e requisiti)
1. Sono beneficiari del reddito minimo di cittadinanza di cui all’articolo 1, i soggetti definiti all’articolo 2, comma 1, lettere c), d), e), f) e g).
2. I beneficiari indicati al comma 1, devono possedere, al momento della presentazione dell’istanza per l’accesso alle prestazioni di cui all’articolo 3, i seguenti requisiti:
a) residenza nella regione di residenza da almeno ventiquattro mesi;
b) iscrizione alle liste di collocamento dei centri per l’impiego, ad eccezione dei soggetti indicati alle lettere f) e g) del comma 1 dell’articolo 2;
c) reddito personale imponibile e redditi diversi non superiori alla soglia di povertà indicata dall’ISTAT nell’anno precedente la presentazione dell’istanza;
d) non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico.

3.05In tutte le proposte il beneficio decade qualora si rifiuti una proposta di lavoro del Centro per l'impiego competente per territorio. Questa condizione si presta come si è visto a diverse obiezioni. Si noti inoltre la farraginosità del sistema introdotto che rinvia alle singole regioni la formulazione dei regolamenti per la concreta applicazione delle norme, dopo che all'art. 1 è stata garantita l'uniformità delle prestazioni su tutto il territorio nazionale. Si noti di conseguenza anche il moltiplicarsi del costo di produzione del regolamento per venti volte, regolamento che deve essere nella sostanza uguale tutte le volte.

Art. 6. (Sospensione, esclusione e decadenza dalle prestazioni)
1. Nel caso in cui uno dei beneficiari di cui all’articolo 4, comma 1, all’atto della presentazione dell’istanza o nelle successive sue integrazioni, dichiari il falso in ordine anche ad uno solo dei requisiti previsti dall’articolo 4, comma 2, l’erogazione delle prestazioni di cui all’articolo 3 è sospesa e il beneficiario medesimo è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito ed è escluso dalla possibilità di richiedere l’erogazione di tali prestazioni, pur ricorrendone i presupposti, per un periodo doppio di quello nel quale ne abbia indebitamente beneficiato.
2. Le prestazioni di cui all’articolo 3 sono sospese qualora il beneficiario:
a) venga assunto con contratto di lavoro subordinato ovvero parasubordinato sottoposto a termine finale;
b) partecipi a percorsi di inserimento professionale; c) assuma contratti od obbligazioni come lavoratore autonomo in misura da non rientrare nelle condizioni previste per l’istanza di cui all’articolo 4, comma 2.
3. Il reddito minimo di cittadinanza decade al compimento dell’età di 65 anni ovvero al raggiungimento dell’età pensionabile.
4. La decadenza dalle prestazioni di cui all’articolo 3 opera nel caso in cui il beneficiario venga assunto con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero nel caso in cui lo stesso svolga un’attività lavorativa di natura autonoma, ed in entrambi i casi, qualora percepisca un reddito imponibile superiore al reddito minimo di cittadinanza.
5. La decadenza opera altresì nel caso in cui il beneficiario rifiuti una proposta di impiego offerta dal centro per l’impiego territorialmente competente.
6. Non opera la decadenza di cui al comma 5 nella ipotesi di non congruità della proposta di impiego. In tal senso è prevista domanda di appello e riconoscimento della non congruità all’amministrazione del comune responsabile dell’erogazione, del controllo e della sussistenza del titolo di beneficio del reddito minimo di cittadinanza. Allo scopo di garantire equità nel giudizio la regione, d’intesa con le amministrazioni comunali, elabora un regolamento specifico entro trenta giorni dalla prima applicazione dell’erogazione del beneficio.
5. Nel caso di sospensione o di decadenza dalle prestazioni di cui all’articolo 3 i comuni ne trascrivono le motivazioni e inviano copia ai centro per l’impiego e alla regione.

Disegno di legge Musso ed Altri

4.01Il testo del Disegno di legge di cui è primo firmatario il Senatore Musso è il più semplice. Restringe la sostanza della legge ad un solo articolo. Manca mi sembra la copertura (il testo rimanda al comma 2 dell'art 1 che parla di un rinvio al Ministero della salute. Cosa c'entra il Ministero della salute? Per ragioni che risalgono alla storia l'assistenza ai poveri è una questione di polizia cioè del Ministero degli interni). Il disegno di legge limita ai cittadini italiani il beneficio, e introduce alcune condizioni bizzarre come la tassazione aggiuntiva dei congiunti dei cittadini poveri. Ad esempio i genitori benestanti di un figlio disoccupato sono obbligati per legge a corrispondergli un reddito. C'è poi il caso dei padri poveri. Con qualche eccezione è sociologicamente prevedibile che i figli dei padri poveri siano anch'essi poveri nella grande maggioranza dei casi, per cui viene da chiedersi che senso economico abbia questa norma. C'è poi un errore logico: viene considerata reddito di cittadinanza l'indennità di disoccupazione proporzionale allo stipendio precedentemente svolto... si sarebbe portati a pensare che i proponenti di questa legge non abbiano la più pallida idea di cosa si stia parlando e neppure si capisce cosa stanno cercando di fare. Insomma hanno le idee confuse.

Art. 2.
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituzione a beneficio di ogni cittadino italiano residente sul territorio della Repubblica italiana, che abbia compiuto i diciotto anni, e che sia privo di altri redditi, di un reddito mensile minimo garantito, denominato «reddito minimo di cittadinanza», dell’importo, al netto di qualsiasi imposta:
1) di 700 euro se vive da solo;
2) pari alla differenza fra 1500 euro ed il reddito del convivente, se convive;
b) il reddito minimo di cittadinanza e` a carico, pro quota, dei parenti non conviventi di primo grado che dispongano di un reddito almeno triplo a quello minimo di cittadinanza, fino ad un massimo del 20 per cento del proprio reddito. Tale quota e` fiscalmente deducibile. La quota restante e` a carico dello Stato;
c) il reddito minimo di cittadinanza non e` erogato a chi per tre volte si e` dimesso o e` stato licenziato da qualsivoglia impiego, prima di aver lavorato ogni volta almeno 1400 ore, nonche´ a chi abbia un patrimonio finanziario, aziendale o immobiliare superiore ai 20.000 euro. L’esclusione di cui alla presente lettera non si applica agli inabili totali al lavoro o a chi ha superato i quattro quinti dell’eta` media nazionale;
d) in caso di disoccupazione dovuta a licenziamento dopo almeno 3000 ore di lavoro, il cittadino riceve dallo Stato un importo mensile pari al 70 per cento della media retributiva mensile degli ultimi due anni, con un tetto massimo di 2.000 euro mensili per il primo anno; un importo pari al 60 per cento con un tetto massimo di 1.800 euro, per il secondo anno; un importo pari al 50 per cento con un tetto massimo di 1600 euro, per il terzo anno. Ai minori o invalidi sprovvisti di parenti di primo grado si applica l’assistenza prevista dalla normativa vigente;
e) abolizione dei vantaggi indebitamente acquisiti per chi abbia un cumulo di redditi sociali;
f) abolizione di qualsiasi altro aiuto da parte dello Stato o di pubbliche amministrazioni che abbia finalita` di assistenza o di sostegno al reddito.
2. I decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 2, determinano costi e modalita` della copertura finanziaria del reddito minimo di cittadinanza, e particolarmente la quota massima dello stanziamento.
3. Il Governo e` delegato ad aggiornare annualmente gli importi e le gradualita` del reddito minimo di cittadinanza e in relazione alle disponibilita` di cassa nonche´ all’andamento dell’inflazione e del prodotto interno lordo (PIL).

Proposta di legge di iniziativa popolare

5.01La proposta di legge di iniziativa popolare, sembra ricalcata sul disegno di legge Di Giovan Paolo ed Altri, con alcune omissioni - la quantificazione e le modalità di copertura della spesa - e alcune aggiunte - introduce una evidente incongruità all'art. 11 che recita:

Art. 11
1. Il Governo è delegato, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a stabilire le modalità di determinazione del compenso orario minimo applicabile a tutti i rapporti aventi ad oggetto una prestazione lavorativa, inclusi quelli di natura parasubordinata e quelli con contenuto formativo.
2. Il salario base dei lavoratori dipendenti e parasubordinati non può essere determinato in misura tale che il reddito del lavoratore risulti inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione del compenso orario minimo di cui al comma 1.

5.02Cosa significa questo articolo che riguarda il salario minimo inserito in una legge sul reddito di cittadinanza? Si sa che a certe condizioni, Rdc è uno degli strumenti di politica economica per far scendere il costo del lavoro, ma non esiste nessuna relazione tra Rdc e salario minimo, che giustifichi l'inserimento di questo articolo. Si può pensare che la ragione del suo inserimento sia di tipo ideologico, ovvero che si voglia in qualche modo scaricare l'onere del Rdc sul costo del lavoro. Si tratta di un controsenso, poiché l'unica funzione economica positiva del reddito di cittadinanza è di trasferire risorse dalla rendita alla produzione diminuendo il costo del lavoro e aumentando la sua flessibilità mantenendo, nello stesso tempo, la conflittualità sociale entro limiti accettabili.

5.03Anche in questa proposta l'Art. 2 è destinato a definire le parole chiave ed è ricalcato su quello del disegno di legge Di Giovan Paolo ed Altri, con alcune modifiche poco chiare. Ad esempio che differenza c'è tra le strutture previste dall’articolo 29 della legge regionale della regione Lazio 7 agosto 1998, n. 38 e le strutture previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;? Viene da domandarsi quale errore del legislatore abbia motivato la regione Lazio a modificare le strutture di una legge nazionale promulgata solo l'anno prima?

Art. 2. (Definizioni)
1. Ai fini di cui alla presente legge si intende per:
a) «reddito minimo garantito»: quell’insieme di forme reddituali dirette ed indirette che mirano ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa; le forme reddituali dirette consistono nell’erogazione di somme di denaro, quelle indirette nell’erogazione di beni e servizi in forma gratuita o agevolata da parte di Stato, Enti territoriali, enti pubblici e privati convenzionati;
b) «centri per l’impiego»: le strutture previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
c) «nucleo familiare»: l’insieme delle persone che dividono una medesima abitazione che, indipendentemente dalla composizione anagrafica, formano una relazione di coniugio o del tipo genitore-figlio;
d) «lavoratori autonomi»: i lavoratori che prestano attività lavorativa senza vincoli di subordinazione e che sono titolari di partita IVA;
e) «lavoratori a tempo parziale»: i lavoratori che prestano attività di lavoro subordinato con un orario di lavoro inferiore a quello normale individuato all'articolo 13, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi.
MP