Proposte di legge

Reddito incondizionato nazionale

Proposta di legge ex art. 50 della Costituzione italiana

Al Presidente del Senato
Sen. Renato Schifani
Il sottoscritto Giuseppe Giovanni Battista Cattaneo, cittadino italiano, nato a Genova il 15 aprile 1952 e residente a Genova inoltra petizione ai sensi dell'art. 50 della Costituzione della Repubblica italiana

Motivazioni

La legislazione previdenziale ed assistenziale vigente non ottempera al dettato dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana

Proposta di legge

(Generalità)

1.01A tutti i cittadini italiani e stranieri residenti stabilmente nel territorio della nazione è garantito dallo Stato un reddito minimo incondizionato, di uguale importo indipendentemente dall'età, dalla condizione economica e da ogni altra distinzione di genere, razza e provenienza.

1.02Il diritto viene acquisito il mese successivo alla nascita. Per i cittadini stranieri il mese successivo alla comunicazione della presenza alle autorità di polizia. Il diritto cessa in ogni caso con l'uscita dal territorio nazionale.

1.03L'importo viene determinato entro il 30 settembre di ogni anno dal Consiglio dei Ministri ed ha validità dal 30 di ottobre.

(Copertura finanziaria)

2.01La copertura delle spese relative all'istituzione ed al mantenimento del reddito minimo incondizionato sono assicurate dalle seguenti voci di bilancio:

2.02Proventi delle tasse sul tabacco, sugli alcolici e sul gioco d'azzardo.

2.03Imposta sul possesso pari al 3 per mille del valore catastale di tutti gli immobili publici e privati nel territorio nazionale, nessuno escluso, indipendentemente dall'imposta sul reddito determinato dall'immobile e dalle imposte locali sugli immobili.

2.04Proventi dalla vendita e dalle rendite delle proprietà immobiliari, delle concessioni e delle partecipazioni azionarie dello Stato, degli Enti locali e delle Fondazioni bancarie.

2.05Proventi delle imposte di successione, delle imposte sui trasferimenti immobiliari e sulle donazioni.

2.06Tutti i versamenti a titolo gratuito effettuati dallo Stato e dagli Enti locali e tutte le esenzioni previste dalle leggi a favore di singoli cittadini sono compensati fino all'importo del reddito garantito. Sono compensate anche le quote dell'8 per mille spettanti alle confessioni religiose.

2.07Gli importi erogati ai cittadini di diversa nazionalità sono imputati alle spese per aiuti ai paesi di provenienza previo accordo di reciprocità con le nazioni di provenienza. Nel caso di mancato accordo di reciprocità, gli importi verranno comunque erogati e contabilizzati in un conto figurato a debito della nazione di provenienza.

2.08Tutte le donazioni allo Stato ed agli Enti territoriali, salvo diversa destinazione del donante, sono destinate al finanziamento del reddito minimo incondizionato. Lo Stato promuove le donazioni.

(Modalità di erogazione)

3.01 L'erogazione del reddito minimo incondizionato avviene attraverso un documento di identificazione personale costituito da una tessera in idoneo materiale, numerata progressivamente, dotata di microcip, fotografia, dati personali e munita di password.

3.02 L'importo del reddito minimo incondizionato può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento di: a) imposte, tasse e sanzioni amministrative b) affitto prima casa e relative utenze c) acquisto generi alientari d) acquisto vestiario e) rette scolastiche, tasse universitarie f) spese mediche e legali g) trasporti publici.

3.03L'erogazione avviene mensilmente. Gli importi non utilizzati nel mese di riferimento non sono recuperabili. La carta viene azzerata nell'ultimo giorno del mese e ricaricata il primo giorno del mese.

3.04L'esercizio della delega avviene nelle modalità previste dalle leggi in vigore.

(Gestione)

4.01La gestione del reddito minimo incondizionato è affidata al Ministero delle Finanze, che può affidare incarichi ad Enti publici ed appalti a privati per lo svolgimento di singole attività.

4.02 A partire dall'entrata in vigore della legge viene effettuata, con cadenza decennale, la revisione generale degli estimi catastali, compresi gli immobili non censiti.

4.03Vengono istituiti un conto di gestione ed un conto residui. Nel conto residui confluiscono tutti gli importi non ritirati e le sopravvenienze. Gli importi presenti nel conto residui sono convertiti periodicamente in titoli del debito publico nazionale.

4.04 La tipologia dei pagamenti è registrata in un database nazionale a fini statistici e di controllo.

4.05La quota derivante dalle entrate degli Enti territoriali e dello Stato a livello locale è ripartita a livello regionale.

MP

Istituzione del reddito incondizionato locale

Al Presidente del Consiglio Regionale della Liguria
Sig. Rosario Monteleone

Vista la carenza propositiva del Legislatore regionale, del Governo regionale, dei partiti e delle parti sociali, i sottoscritti cittadini italiani svolgendo la funzione sussidiaria riconosciuta dall'art. 50 della Costituzione Italiana recepito nell'art. 12 dello Statuto della Regione Liguria, presentano la seguente proposta di legge richiedendone la discussione in aula.

Proposta di legge regionale

(Generalità)

5.01A tutti i cittadini italiani e stranieri residenti da più di 3 anni nel territorio della regione (del comune) è garantito un reddito incondizionato, di uguale importo indipendentemente dall'età, dalla condizione economica e da ogni altra distinzione di genere, razza e provenienza.

5.02Il diritto viene acquisito il mese successivo alla nascita ovvero il mese successivo alla scadenza dei tre anni dall'accettazione della residenza nel territorio regionale (comunale). Il diritto cessa in ogni caso con l'uscita dal territorio regionale (comunale).

5.03L'importo viene determinato entro il 30 settembre di ogni anno dalla Giunta regionale (municipale) ed ha validità dal 30 di ottobre.

(Copertura finanziaria)

6.01La copertura delle spese relative all'istituzione ed al mantenimento del reddito incondizionato locale sono assicurate dalle seguenti voci di bilancio:

6.0225% delle entrate complessive derivanti dall'imposta locale sugli immobili publici e privati

6.03Proventi delle concessioni regionali (comunali)

6.04Proventi dalla vendita e dalle rendite delle proprietà immobiliari regionali (comunali)

6.05Proventi delle Fondazioni bancarie, e degli enti assistenziali soggetti a controllo regionale (comunale).

6.06Le erogazioni regionali (comunali) a titolo di assistenza, buoni casa, buoni mensa, abbonamenti gratuiti, etc. sono compensate fino all'importo del reddito locale incondizionato.

6.07Donazioni dirette alla Regione (comune)

6.08Le spese discrezionali di bilancio dell'ente locale sono compatibilizzate con gli stanziamenti a favore del reddito incondizionato locale. [Due esempi, per non fare torto a nessuno, di spese discrezionali non coerenti: la Regione Liguria ha regalato dei computers ed ha finanziato la costruzione di una chiesa in campagna elettorale.]

(Modalità di erogazione)

7.01 L'erogazione del reddito incondizionato locale avviene attraverso un documento di identificazione personale costituito da una tessera in idoneo materiale, numerata progressivamente, dotata di microcip, fotografia, dati personali e munita di password.

7.02 L'importo del reddito incondizionato locale può essere utilizzato esclusivamente all'interno della regione (comune) per il pagamento di: a) imposte, tasse e sanzioni amministrative regionali (comunali) b) affitto prima casa di residenza e relative utenze c) acquisto generi alientari d) acquisto vestiario e) rette scolastiche f) spese mediche e legali g) trasporti publici locali

7.03L'erogazione avviene mensilmente. Gli importi non utilizzati nel mese di riferimento non sono recuperabili. La carta viene azzerata nell'ultimo giorno del mese e ricaricata il primo giorno del mese.

7.04L'esercizio della delega avviene nelle modalità previste dalle leggi in vigore.

7.05Gli importi sono cumulabili con il reddito incondizionato nazionale e diversamente da questo sono soggetti a tassazione sia locale che nazionale cumulativamente con i redditi percepiti.

(Gestione)

8.01La gestione del reddito incondizionato locale è affidata alla Giunta regionale (comunale).

8.02Vengono istituiti un conto di gestione ed un conto residui. Nel conto residui confluiscono tutti gli importi non ritirati e le sopravvenienze. Gli importi presenti nel conto residui sono convertiti periodicamente in titoli del debito locale.

8.03 La tipologia dei pagamenti è registrata in un database a fini statistici e di controllo.

MP