Sulla natura politica delle sentenze della Consulta

La recente sentenza della Corte Costituzionale, n. 70 del 30 aprile 2015, dovrebbe indurci a riflettere sulla natura politica delle sentenze emesse dalla Consulta. Il problema era già stato posto agli inizi degli anni '50 da Piero Calamandrei.

[..] è facile accorgersi che il sindacato della Corte costituzionale, sotto l'apparenza della legittimità sarà in realtà, anche senza volerlo, un sindacato di natura politica. L'attività del legislatore ordinario potrà infatti considerarsi, di fronte alle norme programmatiche contenute nella Costituzione, come attività vincolata o come attività discrezionale; se si considererà come attività vincolata, la legge ordinaria che sia in contrasto colla norma costituzionale apparirà inquinata da un vizio classificabile sotto la figura della violazione di legge costituzionale; ma anche se si considererà come attività discrezionale, la inosservanza delle direttive politiche contenute nella Costituzione sarà sindacabile ugualmente, come si è visto, sotto il profilo dell'eccesso di potere, cioè sotto il profilo della divergenza della legge dai motivi politici prestabiliti dalla Costituzione.

In qualunque modo si voglia costruire questo caso di illegittimità, o come violazione di legge o come eccesso di potere [..] si arriva fatalmente a dare al sindacato di legittimità il carattere di una valutazione politica del merito della legge.

Ed aggiunge, in nota

Dei riflessi politici che inevitabilmente assumerà dinanzi alla Corte costituzionale il controllo di legittimità costituzionale già hanno mostrato di avere consapevolezza molti oratori intervenuti nella discussione al Senato: cfr. i discorsi degli on. Terracini, (pag. 4962) e Lucifero, (pag. 5468). Cfr. Kelsen, La garantie jurid., cit., pag. 241.

Dell'idea che la questione sia essenzialmente politica Calamandrei ne sembra assolutamente convinto, poiché ritorna più volte su di essa.

La questione pregiudiziale si dilata, eccede dall'ambito giudiziario e cambia natura funzionale: diventa una questione legislativa. La causa pendente davanti al giudice si sospende non in attesa di un atto giurisdizionale, ma in attesa di un atto di altra natura, cioè di un atto legislativo.

Ma c'è di più; questo atto, se la Corte costituzionale accoglierà la cosiddetta pregiudiziale, avrà in sostanza gli stessi effetti della abrogazione della legge riconosciuta incostituzionale, cesserà di avere vigore per l'avvenire.

La Consulta non è un organo giurisdizionale.

dinanzi alla Corte Costituzionale non si svolge una fase dello stesso processo rimasto sospeso; ed anzi è perfino dubitabile che si svolga dinanzi ad essa un vero e proprio processo giurisdizionale. Il che porta poi a domandarsi addirittura se la Corte Costituzionale, quale è stata istituita nel nostro ordinamento, sia veramente in ogni caso, organo giurisdizionale, come la terminologia adottata tenderebbe a far credere.

E ancora.

La verità è che il ricorso alla Corte costituzionale per ottenere la dichiarazione di illegittimità di una legge, non mira ad ottenere un atto giurisdizionale, ma mira ad ottenere un atto sostanzialmente legislativo; cioè un atto che, anche se si chiama decisione o sentenza, avrà gli stessi effetti di un atto legislativo: non un atto che dica come debba essere applicata al concreto la legge rimasta in sè, come norma generale, immutata, ma un atto che modifichi la legge in generale, per tutti i possibili casi ai quali sarà applicata nell'avvenire. Siamo dunque di fronte a un istituto molto simile, nella sua finalità e nella sua struttura, al référé legislatif dei primi anni della Rivoluzione francese, quando era inibito ai giudici di interpretare le leggi, ed era fatto obbligo ad essi, ove si trovassero a dover applicare una legge che sembrasse oscura, di sospendere il processo e di rivolgersi agli organi legislativi, per ottenere una spiegazione ufficiale con valore generale di interpretazione autentica.

La Corte Costituzionale: una specie di superparlamento, espressione di una autorità superlegislativa.

nonostante [le] ingegnose giustificazioni dei giuristi, sotto l'aspetto politico la Corte Costituzionale apparirà d'ora in avanti nella opinione pubblica come una specie di superparlamento sovrapposto alle Camere legislative, le cui decisioni saranno considerate non come pareri giuridici meramente dichiarativi, ma come espressione di una autorità superlegislativa, capace di sovrapporsi a quella degli stessi organi parlamentari.

La Corte Costituzionale sebbene emetta sentenze non può essere definita sic et simpliciter un organo giudicante. Identicamente, sebbene la sua azione abbia l'effetto di produrre leggi, non si può affermare che svolga alcuna attività legislativa, che, nel nostro ordinamento, spetta esclusivamente al Parlamento.

Questa natura ibrida, politica e giurisdizionale ad un tempo, ha delle conseguenze che, credo, non siano ancora state attentamente valutate.

MP

Bibliografia

Piero Calamandrei
- La illegittimità costituzionale delle leggi nel processo civile, Cedam, Padova, 1950
- Corte costituzionale e autorità giudiziaria, , in Riv. dir. proc., 1956
Roberto Romboli
- La natura della Corte costituzionale alla luce della sua giurisprudenza più recente, Associazione italiana dei costituzionalisti, consultato, domenica 14 giugno 2015