XXII emendamento
della Costituzione degli Stati Uniti

Emendamento XXII : Nessuno potrà essere eletto per più di due volte alla carica presidenziale e nessuno, che abbia occupato tale carica o abbia esercitato le funzioni di Presidente per più di due anni durante il mandato di un altro Presidente eletto, potrà essere eletto per più di una volta alla carica presidenziale. [..]

01Una delle regole più interessanti, perché interviene su uno dei punti centrali dell'ordinamento democratico, è quella introdotta nel 1951 dal XXII emendamento della costituzione americana che vieta la ricandidatura al presidente che sia stato già eletto due volte.

02Una regola analoga è stata introdotta nell'ordinamento italiano per limitare l'elezione di sindaci a due mandati come contrappeso per il maggior potere politico che veniva loro attribuito.

03Questa regola ammette che l'interesse collettivo a limitare l'eleggibilità di un cittadino prevalga sul diritto soggettivo ad essere eletto. Si potrebbe sostenere che le probabilità di essere eletto per una terza volta sono maggiori della probabilità statistica e quindi determinano una diminizione non proporzionata del diritto soggettivo di essere eletti di tutti gli altri individui della comunità. Si potrebbe sostenere che chi è stato eletto per due volte gode di un tale vantaggio di posizione che non può essere bilanciato se non eliminandolo dalla competizione. Perché la regola democratica ha bisogno di eliminare dalla competizione l'individuo che la selezione naturale ha dimostrato essere il più capace e competitivo?

04La risposta potrebbe essere semplicemente probabilistica. Dopo x estrazioni nel gioco del lotto ho alcuni numeri che sono usciti più volte ed altri meno. Dopo x+n estrazioni ho ancora dei numeri che sono usciti più volte ed altri meno. Non avviene mai, in un tempo finito, una distribuzione secondo le probabilità matematiche. La regola introdotta con il XXII emendamento tende semplicemente a ridistribuire le probabilità fra i numeri non ancora estratti.

05Possiamo immaginare di assumere questa regola come criterio generale, ed estenderla a tutte le cariche elettive, di qualsiasi tipo esse siano, ad esempio così: - nessun singolo mandato elettivo dovrebbe poter essere ripetuto per più di due volte, e l'insieme dei mandati assunti non dovrebbe superare la metà della durata della normale vita lavorativa di un individuo, cioè venti anni.

06Se fissiamo convenzionalmente la durata di tutti i mandati politici in quattro anni, come avviene negli Stati Uniti, ogni cittadino nella sua vita non potrà essere eletto per più di cinque volte, quale che sia il tipo di mandato.

07Con questi limiti si riduce di conseguenza la possibilità di formazione di elites che mantengono il loro potere proponendo alle elezioni individui diversi appartenenti in realtà allo stesso gruppo. E' facile osservare come la regola sostanziale che fonda il XXII emendamento sia poi superata nei fatti dalla concreta pratica politica. Gli eletti tendono comunque ad appartenere a gruppi che si riproducono autonomamente.